Il committente è sempre stato considerato dalla giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione.
Il committente privato è tenuto a garantire le misure generali di tutela per la sicurezza. Può espletare anche le funzioni di coordinatore nel momento in cui è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Il committente privato può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi richiesti dal Testo Unico 81/08 e delegare le proprie competenze:
Per la decisione terrà conto dei seguenti parametri:
Qualora nel cantiere con un'unica impresa nel prosieguo dei lavori ricorresse la necessità di eventuali altre imprese subappaltatrici, il committente deve nominare un coordinatore in fase esecutiva che assume anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione, provvedendo quindi alla stesura del P.S.C. e del fascicolo tecnico.
Nel caso in cui le attività dell'impresa dovessero interferire con le attività del personale del committente (ad esempio il rifacimento della copertura in una fabbrica, od in un magazzino dove lavorano i dipendenti dell'azienda committente), sarà cura di quest'ultimo redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) necessario per informare entrambe le parti dei rischi presenti e delle regole da osservare durante la concomitanza delle lavorazioni.
Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, opera specifici controlli richiedendo i seguenti documenti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato;
b) regolarità contributiva, contrattuale e assicurativa (INPS, Cassa Edile, INAIL) richiedendo il DURC;
c) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
Ricordiamo comunque che:
Alcuni Esempi:
La Corte di Cassazione con sentenza 36581 del 21/09/2009 ha affermato che: nel caso in cui le misure antinfortunistiche non siano state adottate, ne è responsabile direttamente il proprietario di uno stabile che abbia commissionato i lavori ad un operaio singolo e non ad una ditta specializzata. Il proprietario è stato condannato a sei mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni ai familiari della vittima.
La Corte di Cassazione – III Sezione Penale con Sentenza 7209 del 21/02/07 ha affrontato la tematica della scusante legata ad una non conoscenza della legge penale sostenendo quanto già la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di esprimere in precedenza, e cioè che non "è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza".
Ed ancora:
Oltre a quanto sopra indicato per tutelarsi il committente privato può inoltre:
Il miglior modo per tutelarsi è poter dimostrare di aver richiesto la documentazione necessaria, e accertarsi che vengano correttamente applicate la normative vigenti in materia di sicurezza.