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NORMATIVE E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Il Committente

Il committente è sempre stato considerato dalla giurisprudenza il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e cioè colui che, a monte, deve organizzare il cantiere edile, designare o meno i coordinatori per la sicurezza se richiesto dalle disposizioni di legge ed assicurarsi che gli stessi svolgano le loro funzioni relative ad una corretta programmazione della sicurezza ed al controllo della attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione.


I compiti del Committente privato

Il committente privato è tenuto a garantire le misure generali di tutela per la sicurezza. Può espletare anche le funzioni di coordinatore nel momento in cui è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.


Come il Committente privato può delegare le proprie competenze

Il committente privato può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi richiesti dal Testo Unico 81/08 e delegare le proprie competenze:

  • in toto, se delega anche la capacità di spesa;
  • in parte, se delega le funzioni e quindi occorre il suo intervento a livello decisionale.

Cosa deve fare il Committente privato

1) Deve valutare l'entità del cantiere insieme al progettista, per scegliere se occorre o non occorre un coordinatore

Per la decisione terrà conto dei seguenti parametri:

  • cantiere con un'unica impresa, anche se sono presenti rischi particolari: non occorre il coordinatore per la sicurezza;
  • cantiere con più imprese: occorre il coordinatore per la sicurezza.

Qualora nel cantiere con un'unica impresa nel prosieguo dei lavori ricorresse la necessità di eventuali altre imprese subappaltatrici, il committente deve nominare un coordinatore in fase esecutiva che assume anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione, provvedendo quindi alla stesura del P.S.C. e del fascicolo tecnico.

Nel caso in cui le attività dell'impresa dovessero interferire con le attività del personale del committente (ad esempio il rifacimento della copertura in una fabbrica, od in un magazzino dove lavorano i dipendenti dell'azienda committente), sarà cura di quest'ultimo redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) necessario per informare entrambe le parti dei rischi presenti e delle regole da osservare durante la concomitanza delle lavorazioni.

2) Verifica l'idoneità delle imprese

Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, opera specifici controlli richiedendo i seguenti documenti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato;
b) regolarità contributiva, contrattuale e assicurativa (INPS, Cassa Edile, INAIL) richiedendo il DURC;
c) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Ricordiamo comunque che:

  • La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di legge.
  • La designazione di coordinatori per la sicurezza non esonera il committente ed il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di legge.
  • Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamenteall'incarico conferito al responsabile dei lavori.
  • La designazione del coordinatore per la sicurezza non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di legge.

Alcuni Esempi:

La Corte di Cassazione con sentenza 36581 del 21/09/2009 ha affermato che: nel caso in cui le misure antinfortunistiche non siano state adottate, ne è responsabile direttamente il proprietario di uno stabile che abbia commissionato i lavori ad un operaio singolo e non ad una ditta specializzata. Il proprietario è stato condannato a sei mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni ai familiari della vittima.

La Corte di Cassazione – III Sezione Penale con Sentenza 7209 del 21/02/07 ha affrontato la tematica della scusante legata ad una non conoscenza della legge penale sostenendo quanto già la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo di esprimere in precedenza, e cioè che non "è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza".

Ed ancora:

  • Condannato un committente a seguito di un infortunio mortale sul lavoro in quanto non ha controllato opportunamente l'operato del coordinatore - Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 7714 del 20 febbraio 2008.
  • Il committente è da considerarsi, ai fini della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, datore di lavoro dei lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice nel caso in cui questa risulti priva di una effettiva organizzazione tecnica - Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 29423 del 16 luglio 2008.
  • Il committente perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 28774 del 7 luglio 2003 - Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 21995 del 19 maggio 2003

Oltre a quanto sopra indicato per tutelarsi il committente privato può inoltre:

  • scegliere tra aziende qualificate
    alcuni criteri possono essere ad esempio: scegliere l'azienda con un valore medio di costo preventivato, avere tutta la documentazione di cui al punto 2) corretta ed in corso di validità, richiedere copia della polizza dell'Assicurazione Rischi verso Terzi (RCT);
  • richiedere gli attestati relativi all'uso di attrezzature particolari(es. piattaforme,..), relativi alla figure della sicurezza in cantiere (es. RLS, RSPP), relativi a particolari lavorazioni (es. smaltimento amianto, montaggio ponteggio,..);
  • richiedere l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro speciali(es. gru edili,..);
  • assicurarsi che i dipendenti dell'impresa siano regolarmente assunti
  • farsi rilasciare copia del Piano Operativo di Sicurezza(POS) e verificare che in esso siano illustrate dettagliatamente le fasi di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, mascherina, scarpe antinfortunistiche,..) e i dispositivi di protezione collettiva (parapetti, ponteggi,..), vale a dire tutti gli apprestamenti relativi alla sicurezza che saranno utilizzati.

Il miglior modo per tutelarsi è poter dimostrare di aver richiesto la documentazione necessaria, e accertarsi che vengano correttamente applicate la normative vigenti in materia di sicurezza.

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